Nuove assunzioni nel triennio 2016-2018 per gli enti locali che gestiscono servizi educativi e scolastici

Mario Piazzini

Articolo pubblicato sul Sole 24 Ore Quotidiano Enti Locali & PA del 17/02/2017

 

La Corte dei conti della Liguria, con il parere n. 7/2017, ha finalmente chiarito i limiti e i termini per dare concreta attuazione al piano straordinario di assunzioni di personale educativo e scolastico nel periodo 2016/2018, previsto dall'art. 1, commi 228-bis e seguenti, della legge n. 208/2015. Il principio fondamentale dei piani straordinari del personale educativo, previsto dal legislatore, è il mantenimento di livelli qualitativi dell'offerta formativa fornita dagli enti locali in analogia con quanto disposto per il sistema nazionale di istruzione e formazione introdotto con la normativa “buona scuola”. Già la Corte dei conti sezione Abruzzo con deliberazione n. 236 aveva cercato di fare chiarezza su una normativa che poteva determinare numerosi dubbi applicativi, nonché problemi di coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti.

Il piano straordinario per la scuola 
I giudici hanno definitivamente precisato che negli anni 2016/2018 il legislatore ha fissato le capacità assunzionali degli enti locali su un doppio binario: uno speciale relativo al personale educativo e scolastico, l'altro di carattere generale valevole per le spese di reclutamento di personale (di qualifica non dirigenziale) appartenente a tutti gli altri profili professionali. Di conseguenza, tutte le assunzioni effettuate in base al piano straordinario per la scuola non sono sottoposte al limite generale di spesa stabilito per le nuove assunzioni dal comma 228 della legge n. 208/2015, ovvero il 25% del valore delle cessazioni dell'anno precedente. Un'altra importante affermazione riportata nel pronunciamento della Corte dei conti, sezione Liguria, è sicuramente quella che, in maniera più sfumata, aveva espresso la sezione Abruzzo, ovvero la possibilità di dare attuazione al piano straordinario anche prescindendo da piani di riassorbimento del precariato. Il Comune richiedente, infatti, aveva evidenziato l'inesistenza di graduatorie afferenti i precari e come il piano che voleva porre in essere fosse volto a diminuire, in futuro, il ricorso ai contratti a tempo determinato, anziché a stabilizzare bacini di precariato esistenti.

L'utilizzo di graduatorie vigenti
Viene espressamente indicato come l'attuazione dei piani straordinari non sia unicamente rivolta al precariato esistente, ma comprenda anche l'utilizzo di graduatorie disponibili presso gli enti, a prescindere dal fatto che lo scorrimento delle graduatorie stesse preveda o meno l'assunzione di personale in possesso dei requisiti di servizio a tempo determinato stabiliti per poter partecipare alle procedure riservate ai precari. I due principi combinati dall'interpretazione fornita consentono di fatto, in presenza delle capacità economiche e nel rispetto dei vincoli generali imposti, assunzioni nei comuni che gestiscono servizi educativi e scolastici (asili nido 0/3 anni, scuole dell'infanzia 3/6 anni) e l'opportunità, attraverso il piano straordinario per tali servizi, per gli anni 2017/2018, di avere possibilità assunzionali fuori dal limite del 25% anzidetto. Qualora l'interpretazione dei commi introdotti per garantire il sistema educativo locale avesse dovuto sottostare ai limiti generali previsti, si sarebbe vanificata la possibilità di conseguire quei fini previsti dal legislatore in materia educativa, come detto, in analogia a quanto si è cercato di fare a livello nazionale nel mondo scuola.

Osservazioni finali 
In un periodo di estrema difficoltà, conseguente a due anni di limitazioni dovute al riassorbimento dei dipendenti delle amministrazioni provinciali soprannumerari, viene permesso agli enti locali di utilizzare l'intera quota assunzionale per tre anni a favore delle atre categorie presenti, e non si tratta di poca cosa considerando che mediamente le categorie educative e scolastiche assorbono circa un terzo delle risorse previste nei piani occupazionali.


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