Affidamenti in house: le Linee guida ANAC per l’iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 192 del Codice dei contratti pubblici

Alessandro ManettiResponsabile Scientifico CE.S.PA. – Centro Studi Partecipate

L’art.192 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, secondo quanto previsto all’art. 5 di tale decreto. L’iscrizione nell’elenco avviene in seguito a domanda presentata dall’amministrazione aggiudicatrice e dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Per tale motivo, il 5 dicembre scorso l’ANAC ha avviato la procedura di consultazione del documento prodromico alla predisposizione delle Linee guida che disciplinano la procedura di iscrizione, i requisiti necessari, le modalità e i criteri per la verifica degli stessi. Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto il 20/12/2016.
Una volta che saranno pubblicate le linee guida in forma definitiva, le amministrazioni pubbliche che intendono affidare un servizio direttamente a una società controllata “in house” dovranno preventivamente presentare domanda d’iscrizione al suddetto elenco.
Il documento in consultazione prevede che vengano forniti all’ANAC non solo gli elementi identificativi degli enti affidanti, ma anche tutti i dati relativi alla società affidataria, compresa la sussistenza dei requisiti in materia di “in house providing” previsti all’art. 16 del D.Lgs 175/2016 e all’art. 5 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, l’istruttoria dell’ANAC sarà finalizzata ad accertare:
  • la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016;
  • che la società abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.Lgs. 175/2016 (mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società);
  • la sussistenza in capo all’amministrazione aggiudicatrice di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. Il “controllo analogo” dovrà avere ad oggetto sia gli organi che gli atti della società partecipata e dovrà riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari, di qualità dei servizi e della gestione. La sussistenza di tale requisito sarà accertata dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali. L’onere della prova sarà posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria;
  • l’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, mediante l’esame dell’atto costitutivo della società partecipata;
  • che lo statuto della società partecipata preveda che oltre l’80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica da soggetti deputati a esprimere all’esterno la volontà dell’amministrazione e, in caso di più soggetti pubblici soci, sarà sufficiente la presentazione di una sola domanda da parte di uno dei soci.
L’ANAC avrà 90 giorni per completare il procedimento; tuttavia, in fase di prima applicazione, l’Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.
Il suddetto termine potrà essere sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. La sospensione potrà essere disposta una sola volta e per un periodo che complessivamente non potrà superare i 30 giorni.
La presentazione della domanda di iscrizione consentirà alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare, sotto la propria responsabilità, gli affidamenti diretti dei contratti alla società “in house”, ancorché il procedimento sia ancora in corso.

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