Rafforzamento dei controlli interni e nuova governance locale

Gaetano Scognamiglio, Presidente, PROMO P.A. Fondazione

Il rafforzamento dei controlli interni introdotto dal D.L.b 174/12 convertito in L. 213/12 apre una nuova stagione nella governance degli enti locali, nella quale il concetto di autonomia viene rivisto per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e per riportare la situazione finanziaria degli enti locali, e soprattutto quella delle partecipate, in zona di sicurezza, anche attraverso percorsi di riassetto pluriennali.

È sul tema delle responsabilità e della rinnovata attenzione alle regole che si notano le maggiori innovazioni rispetto al sistema preesistente. Infatti dopo il D.L. 174/12:
 – Vengono esplicitamente individuati gli attori del sistema dei controlli interni e cioè il Segretario Generale, il Direttore Generale ove esistente, il responsabile dei servizi finanziari;
 – Su due soggetti in particolare sono accentrate le nuove responsailità e cioè il Responsabile dei servizi finanziari e il Segretario Generale. Su quest'ultimo in particolare incombe inoltre il ruolo di responsabile dell' anticorruzione attribuitogli in via prioritaria dalla L. 190/12.
 – Si passa dalla attenzione ai risultati, che è stata la filosofia che ha ispirato tutte le riforme di questo decennio, dalla riforma Bassanini alla riforma Brunetta, alla focalizzazione sul rispetto delle regole amministrative e contabili. Non a caso il primo comma dell'art. 147 del TUEL così come modificato dal D.L. 174/12 definisce il controllo interno come quello mirato a garantire il rispetto della regolarità amministrativa e contabile, con una chiara indicazione pertanto della filosofia che ha ispirato il provvedimento, che trova un suo ulteriore sottolineatura nell’introduzione del controllo successivo di regolarità amministrativa affidata al Segretario Generale. Significativa in questo quadro anche  la scomparsa della valutazione dei dirigenti dalla filiera dei controlli interni,  così come ipotizzato dal D.Lgs. 286/99.
 – Si è introdotto fra le tipologie  dei controlli interni il riequilibrio finanziario, inteso non tanto come check-up annuale – come avveniva precedentemente in occasione della delibera consiliare da approvare entro il 30 settembre di ogni anno –  ma come processo continuo nel quale il regista è il Responsabile dei servizi finanziari, cui viene conferito un autonomo "potere" di gestione della materia, con  la facoltà di segnalare direttamente le anomalie alla Corte dei Conti, senza passare dal rappresentante legale.
Il  riequilibrio finanziario coinvolge peraltro, sotto la regia del responsabile servizi finanziari, tutti i vertici amministrativi dal Segretario, al Direttore, ai Dirigenti.

Il sistema dei controlli trova poi il punto di "arrivo" nella relazione di fine mandato, nella quale sono responsabilizzati con pesanti sanzioni il Segretario generale e il Responsabile dei servizi finanziari, ai quali è demandata la redazione dell'atto, che al suo primo punto ha proprio il report sul funzionamento dei controlli interni, nel cui regolamento sarebbe opportuno decidere se la responsabilità della redazione appartenga al Segretario o al Responsabile dei servizi finanziari.
Infine un raffronto schematico tra il modello di controllo post D.Lgs. 286/99 e il modello attuale introdotto  dal D.L. 174/12 evidenzia che mentre il primo era collocato interna corporis, con la conseguenza che i report raramente oltrepassavano l'attenzione della giunta, il nuovo sistema impone un collegamento permanente e frequente con le sezioni di controllo della Corte dei Conti  e individua nei Consigli comunali e provinciali  i punti di arrivo dei report di controllo.
Il rafforzamento dei controlli si è dunque reso necessario non perché il D.Lgs. 286/99 fosse una cattiva Legge, tanto è vero che alcuni articoli del 174 sono la trasposizione letterale dei corrispondenti del 286, ma perché i report dei controlli rimanevano inutilizzati  nei cassetti.
La nuova disciplina inciderà negativamente sulla governance degli enti locali se non si saprà declinarne  l'applicazione,  semplificando e ingegnerizzando le relative procedure,  se si vuole evitare che il tutto si traduca nella pratica in un allungamento dei tempi e in ulteriori vincoli burocratici con appesantimenti a cascata su imprese e cittadini.
In questo quadro è pertanto fondamentale, da un lato, che il regolamento dei controlli sia quanto possibile snello per non appesantire procedure già ad alto livello di complessità, e, dall'altro, coinvolgere attraverso un idoneo processo formativo il personale, perché il nuovo sistema di governance non rappresenti una selva oscura nella quale si corra il rischio di rimanere intrappolati.

 


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