Decreto Rilancio: qualcosa è cambiato?

L’interrogativo è d’uopo. Sebbene infatti, la lettura dell’ultimo provvedimento del governo teso a fronteggiare l’emergenza economica e sanitaria in atto, originariamente denominato DL “Aprile” poi ribattezzato DL “Rilancio”, il cui testo definitivo è stato pubblicato in GU n. 128 del 19 maggio 2020 – D.L. 34/2020 (con alcune modifiche rispetto al testo approvata nel CDM del 13 maggio 2020), non smentisca la logica di “decreto omnibus” che (ormai da qualche governo) caratterizza la tecnica legislativa alla base di provvedimenti analoghi, nelle pieghe dei 266 articoli di cui è composto il decreto appare come d’incanto l’articolo 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19), contenuto al Capo XIII (Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19).

L’articolo di che trattasi riveste di tutta evidenza carattere di estremo interesse in chiave di “semplificazione”.
Ricordiamo a noi stessi che la definizione di “semplificazione”, tanto abusata in passato nella pubblica amministrazione, sta ad indicare una “sottrazione” di regole e non un proliferare delle stesse. Un esempio della confusione che aleggia intorno al significato e agli obiettivi della semplificazione può essere tratto dall’elevato numero di interventi presentati come semplificazioni, ma che appaiono più propriamente qualificabili come classici interventi di regolazione di settore.
Definire i contenuti e connotati della semplificazione consente anche di scegliere strumenti adeguati al suo perseguimento.
In quest’ottica, per una volta e pur all’interno di un complesso di norme di segno opposto quale è il DL in commento, si muove l’articolo 264 del nuovo decreto.
La norma in commento mira a garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020.

Più nel dettaglio.
A) Dichiarazioni sostitutive per certificare stati oggettivi e soggettivi.
La lettera a) amplia la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, per tutti i procedimenti ad istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati da parte della pubblica amministrazione in relazione all’emergenza COVID-19 . Introduce pertanto una deroga alla legislazione vigente in materia, affermando che tutti gli stati oggettivi e soggettivi da allegare come corredo dell’istanza del cittadino o dell’impresa sono liberi da forme.

B) Riduzioni tempi di autotutela
La lettera b) riduce i tempi dell’autotutela dell’Amministrazione (sub specie dell’annullamento d’ufficio) da un termine massimo di 18 mesi a soli 3 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso o dalla scadenza del termine per l’inizio dell’attività “in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
La lettera c) riduce a tre mesi anche il termine per adottare i provvedimenti di cui al comma 4 dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “qualora l’attività in relazione all’emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata” di cui al medesimo art. 19.
La lettera d) sospende, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, fatte salve eccezionali e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la possibilità per l’amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti previsti dalla lettera a) del medesimo articolo 264.

C) Silenzio significativo e provvedimento espresso.
La lettera e) esplicita la fase successiva alla formazione del silenzio endoprocedimentale, tra amministrazioni, e sottolinea la doverosità di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.

D) Ulteriori strumenti per la velocizzazione dei procedimenti.
Infine, importantissimo nella attuale situazione di ripresa delle attività dopo il periodo di lockdown, la lettera f) liberalizza (sottraendoli a ogni forma autorizzativa, anche agile) gli interventi che si renderanno necessari nella fase della ripartenza, in forza di provvedimenti dell’amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus . Questa misura consentirà a cittadini e imprese di non trovarsi nella situazione di dovere affrontare ulteriori spese e ritardi per l’avvio o la ripresa dell’attività. Inoltre, l’articolo in commento dispone testualmente che “L’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda”.

E) Modifiche a norme esistenti
Il comma secondo dell’articolo 264, prevede inoltre una serie di modifiche a norme già esistenti ed in particolare ad alcuni articoli (71, 75 e 76) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ad esempio l’articolo 71, in ottica di semplificazione, viene modificato nel senso di spostare gli eventuali controlli da parte della P.A. procedenti “anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”, con ciò disponendo meritevolmente e, direi, finalmente, che i controlli formali sulla documentazione a corredo delle istanze siano effettuati ex post.

In buona sostanza, e per concludere questo breve commento, una volta tanto il Legislatore sembra cogliere nel segno predisponendo una norma che finalmente cancella inutili passaggi burocratici, a presidio unicamente di un castrante controllo preventivo, concedendo fiducia agli interessati che aspirano all’ottenimento dei provvedimenti amministrativi (almeno di quelli oggetto della previsione normativa) e pertanto spostando ad un momento successivo il controllo sui requisiti di forma.

Unico neo, se mi si concede, la previsione contenuta nel testo di modifica dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 con il quale si introduce un inasprimento delle sanzioni penali previste per le eventuali dichiarazioni mendaci; a tal fine ricordiamo che esisteva già l’articolo 483 c.p., il quale prevede la reclusione fino a due anni per tutti coloro che attestano “falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

Di fondamentale importanza, per concludere, ai fini dell’efficacia delle misure di semplificazione di cui all’articolo 264 del decreto, è la previsione contenuta al comma 4, laddove si prevede espressamente che “Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale”, con la quale si attribuisce pertanto rango di norma primaria alle misure contenute nell’articolo in commento.


Stefano Ilari, Avvocato del Foro di Pescara