Sentenza n. 26806/2009 Corte di Cassazione: limiti alla competenza della Corte dei conti in tema di società partecipate

Con le recenti pronunce della Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 26806/2009) inizia a delinearsi un nuovo orientamento in materia di competenza a giudicare in merito ai danni causati dagli amministratori delle società partecipate dagli Enti pubblici.

La Corte di Cassazione parte dalla considerazione che tali società soggiacciono alle regole organizzative e gestionali del Codice Civile che regolano la vita delle società in genere; inaltre parole, le stesse “non perdono laloro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro Ente pubblico”.

La Corte arriva così ad affermareil principio secondo il quale le decisioni degli amministratori della società pubblica possono essere contestati dalla Corte dei Conti solo qualora questi abbiano causato un danno diretto all’Ente pubblico partecipante; nel caso, invece, in cui tali decisioni abbiano causato un danno al patrimonio della società, senza tuttavia recare pregiudizio all’Ente pubblico partecipante, il danno causato non può configurarsi come “erariale” e, pertanto, la contestazione dello stesso esula dalla competenza della Corte dei Conti per rientrare in quella della giurisdizione ordinaria.

Tale principio necessita sicuramente di ulteriori approfondimenti e dovrà essere delineato con maggiore chiarezza. Infatti, per esempio, non è chiaro se lo stesso trovi applicazione anche nel caso di danni provocati alle società “in house”; in tal caso infatti, essendo le stesse configurabili come un “braccio operativo” dell’Ente pubblico controllante, i danni causati dagli amministratori alla società hanno sempre inevitabili ricadute sul patrimonio dell’Ente Pubblico-socio.

E’ invece sicuramente contestabile dalla Corte dei Conti il comportamento “di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio”; in altre parole, ricade nella competenza della Corte il giudizio sull’omissione da parte del rappresentante dell’Ente pubblico-socio dell’attivazione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società per i danni da essi eventualmente causati.

 

CE.S.PA. – Centro Studi Partecipate

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