Et surtout pas de zéle (Talleyrand): considerazioni a margine sul regolamento per la disciplina dei controlli interni ex art 3 del D.L. 174/12

Gaetano Scognamiglio, Presidente, PROMO P.A. Fondazione
 

E soprattutto niente zelo raccomandava Talleyrand ai suoi collaboratori. La raccomandazione del grande statista, la cui scaltrezza e intelligenza gli aveva fatto superare indenne e in posizione di forza uno dei periodi più turbolenti della storia, ben si applica a una delle (tante, troppe) prossime scadenze imposte dall’ennesimo Decreto Legge.

Mi riferisco all’obbligo di approvare il regolamento per la disciplina dei controlli interni il cui termine scade il 9 gennaio 2013 (salvo proroghe) pena lo scioglimento anticipato dei Consigli e il conseguente commissariamento.

Considerazioni di buon senso avrebbero logicamente dovuto far pensare a un termine più lungo, non fosse altro perché cade a ridosso del periodo festivo, tanto più che il regolamento dovrà essere rivisto sicuramente dopo poco tempo, per armonizzarlo non solo con quanto sarà approvato in Conferenza unificata in attuazione dell’art. 1 c. 60 della Legge 190/12 (Legge anticorruzione), ma anche con i criteri guida della Corte dei Conti secondo quanto previsto dall’art. 148 del D.Lgs. 267/00 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/12. Viene anche da  domandarsi quando rimarrà tempo per lavorare perché fra giornate della trasparenza, regolamento per la trasparenza, adempimenti per la trasparenza sui siti internet, rapporti all’OIV e quant’altro si corre il rischio che  gli obiettivi della semplificazione e dell’efficienza siano vanificati dall’incrociarsi e dal sovrapporsi dei controlli, su cui sarebbe bene perciò fare un’operazione di razionalizzazione.

Per tutti questi motivi  l’obiettivo principale del regolamento dovrà essere quello di non aggiungere complessità a una macchina amministrativa che deve già smaltire un ingorgo di adempimenti, frutto delle manovre riformistiche di questi mesi. Quindi, senza approcci zelanti e massimalistici, è opportuno procedere con pragmatismo, privilegiando quanto concretamente realizzabile, evitando nel modo più assoluto di introdurre adempimenti ulteriori rispetto agli esistenti, con l’aggravante conseguenza che le eventuali modifiche che si rendessero necessarie dovrebbero tornare in Consiglio.

Pochi articoli basati su alcuni punti fermi, eccoli:

  1. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio perché il Legislatore vuole che le attività di controllo non siano un fatto interno della Giunta o della struttura, ma evidentemente i passaggi operativi e di dettaglio dovranno rimanere fuori del regolamento.
  2. Considerato che il Legislatore riprende sostanzialmente lo schema del D.Lgs. 286/99, bisognerà verificare, per un ovvio coordinamento, che non siano presenti tuttora disposizioni in merito nel regolamento di contabilità (cui per altro è demandato il controllo sul rispetto degli equilibri finanziari) o in quello di organizzazione degli uffici e dei servizi, e comunque conviene limitarsi a indicare gli uffici responsabili delle varie tipologie di controllo e stabilire modalità e termini di presentazione al Consiglio dei risultati dei vari tipi di controlli. Personalmente ritengo, sempre per evitare duplicazioni, che le date di riferimento debbano coincidere con quella di presentazione del consuntivo o, per le verifiche in corso d’anno, con la deliberazione della ricognizione degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programma (30 settembre). Le procedure di dettaglio a questo punto potranno essere demandate al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che meglio di tutti si presta a essere lo strumento operativo di riferimento.
  3. Il  dettaglio ulteriore  delle specifiche annuali di controllo va poi demandato ovviamente al PEG, che è il naturale riferimento per calibrare  le specifiche di controllo sugli obiettivi annuali.

Quindi un sistema di rinvio per successive specifiche che parte dal regolamento madre, che è quello di Consiglio che interviene solo sulle previsioni di Legge (strumenti e modalità), per andare (su espressa previsione del regolamento madre) al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e al PEG. Questa soluzione consente di approvare senza appesantimenti il regolamento di Consiglio entro i termini.  

Un addendum per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determine e sui contratti, attribuito al segretario. La soluzione è coerente con il ruolo ma, ad evitare che il segretario diventi un capro espiatorio soprattutto ai sensi di quanto prevede l‘art. 1 c. 12 della Legge 190/12, deve essere chiaro che se l'obiettivo è raggiungere un livello di legalità sostanziale oltre che formale, non ci si può affidare solo al mero dato adempimentale o all'ennesimo regolamento. Ingegnerizzazione delle procedure, utilizzo delle tecnologie informatiche, tempestività dei report e imparzialità sono le precondizioni perché un moderno sistema di controllo possa essere condiviso e apprezzato dai Dirigenti come elemento di sostegno alla propria professionalità nell'obiettivo di coniugare efficienza e legalità. Obiettivo che perciò si raggiunge con uno sforzo corale, mettendo a sistema un nuovo modello di amministrare, che deve essere condiviso innanzitutto da chi detiene il potere.

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