Guido Sechi torna con la consueta chiarezza (su Comuni d’Italia 1-3-2026) ad affrontare un tema estremamente delicato e complesso, quale quello del conferimento di incarichi pubblici a personale in quiescenza, che richiede un approccio interpretativo rigoroso e una costante attenzione applicativa. La disciplina si colloca infatti in un equilibrio fragile tra contenimento della spesa pubblica, ricambio generazionale e tutela del diritto al lavoro, imponendo una lettura sistematica e prudente delle norme.
Tra i passaggi più rilevanti emerge il principio della tassatività dei divieti, che esclude interpretazioni estensive e circoscrive con precisione le fattispecie vietate e le principali casistiche ammesse, come gli incarichi professionali non consulenziali, la docenza, le funzioni nei collegi di controllo e, soprattutto, le attività di affiancamento e supporto operativo.
Proprio su quest’ultimo punto si innesta la più recente evoluzione giurisprudenziale, che Sechi propone a sostegno dell’inquadramento delle fattispecie . La Corte dei conti (Molise, deliberazione n. 34/2025) ha infatti chiarito che sono legittimi incarichi retribuiti a pensionati quando consistano in attività di formazione e affiancamento del personale neoassunto, purché privi di funzioni gestionali e limitati nel tempo . Analogamente, la Corte dei conti Lombardia (deliberazione n. 147/2025) ha precisato che il principio di gratuità opera solo al momento del conferimento dell’incarico e non necessariamente quando la quiescenza intervenga successivamente. Queste pronunce confermano la linea interpretativa già evidenziata dall’autore: i divieti non vanno ampliati, ma applicati in modo puntuale, distinguendo le diverse fattispecie.
Sul piano costituzionale, viene poi richiamata la più recente giurisprudenza (Corte costituzionale sent. n. 167/2025), che ha ribadito la legittimità di misure limitative in ambito previdenziale quando giustificate da esigenze di equilibrio della finanza pubblica. Ciò rafforza l’idea che le restrizioni agli incarichi per i soggetti in quiescenza siano ammissibili solo se proporzionate e fondate su un interesse pubblico concreto.
L’analisi si distingue per profondità e concretezza, qualità che derivano dalla grande esperienza dell’Autore, maturata attraverso incarichi di rilievo in importanti amministrazioni pubbliche. Questa esperienza consente a Sechi di affrontare le diverse casistiche con una conoscenza diretta delle dinamiche organizzative della PA, evitando letture astratte e restituendo invece un quadro operativo.
La riflessione conclusiva, che evidenzia la necessità di una revisione organica della disciplina oggi frammentata e stratificata, rappresenta il punto di sintesi di un contributo autorevole, capace di coniugare rigore giuridico e visione amministrativa su un tema che richiede equilibrio, prudenza e responsabilità istituzionale.
Gaetano Scognamiglio, Presidente PROMO P.A. Fondazione